Combat Center Bologna - Statuto A.S.D.



  • COMBAT CENTER BOLOGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    Art. 1: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

    A norma dell’Art.18 della Costituzione e degli Artt.36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata “COMBAT CENTER BOLOGNA Associazione Sportiva Dilettantistica”, in sigla “COMBAT CENTER BOLOGNA ASD”, nel seguito per brevità definita “l’Associazione Sportiva” o più semplicemente “l’Associazione”.
    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie (Centri, Sezioni, Distaccamenti) in qualsiasi località dello Stato italiano e all’Estero affidandone di comune accordo l’incarico, eventualmente, anche ai Soci Ordinari, purchè se ritenuti in possesso dei necessari requisiti etici, morali e tecnici, stabiliti e riconosciuti anche dalla Direzione Tecnica del COMBAT CENTER BOLOGNA ASD.
    Costoro organizzeranno autonomamente l’attività locale, assumendosene tutte le responsabilità.
    La durata dell’Associazione è illimitata.

    Art. 2: FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE

    L’Associazione Sportiva ha il compito fondamentale di promuovere e gestire le iniziative per rispondere ai bisogni sia di attività sportive dilettantistiche che motorio-sportive, con particolare riferimento a tutte le varie Arti Marziali quali : Krav Maga, Jeet Kune Do, Kali-Arnis-Escrima, Kick Boxing, Stickfighting, Difesa Personale, ed ogni altra eventuale disciplina simile o affine, sportiva, di combattimento, o tradizionale.
    Si rivolge a uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità.
    Promuove la crescita umana e sociale dei propri Soci attraverso l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali, turistiche, e del tempo libero, educative e formative, comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’attività sportiva.
    In particolare può:
    - Diffondere e praticare le Arti Marziali quali: Krav Maga, Jeet Kune Do, Kali-Arnis-Escrima, Kick Boxing, Stickfighting, Difesa Personale, ed ogni altra eventuale disciplina simile o affine, sportiva, di combattimento, o tradizionale;
    - Istituire scuole e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri, ogni iniziativa per la propaganda e la diffusione di dette discipline;
    - Organizzare corsi di formazione, stage, aggiornamenti, competizioni, campionati, conferenze, viaggi studio, esibizioni, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati;
    - Istituire Commissioni d’esame e formare autonomamente Istruttori, sia in Italia che all’Estero;
    - Gestire palestre, circoli ed impianti sportivi polivalenti, sia pubblici che privati;
    Intrattenere legami, collaborazioni e scambi culturali con altre Associazioni (costituite o costituende), con le Istituzioni e gli Enti pubblici o privati, sia in Italia che all’Estero, organizzando eventualmente gruppi di lavoro con l’intervento di esperti, anche non Soci del COMBAT CENTER BOLOGNA ASD;
    - Pubblicare un bollettino periodico, curare l’edizione, la distribuzione, la sponsorizzazione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, culturale, educativa e ricreativa;
    - Promuovere la realizzazione di centri culturali, sale di lettura, videoteche;
    - Organizzare mostre fotografiche, conferenze e dibattiti;
    - Organizzare centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
    - Compiere operazioni pubblicitarie marginali, correlate allo scopo Sociale;
    - Realizzare tutte quelle iniziative ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell’oggetto Sociale;
    - Svolgere tutte le attività che possono essere di supporto a quelle precedentemente elencate purchè vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di Legge;
    - Esercitare eventuali altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di Regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’Associazione;
    - Aderire, sia in Italia che all’Estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi Sociali.

    L’Associazione Sportiva è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale, politica, di età, di sesso, di nazionalità, di lingua, di condizione sociale. Si ispira ai princìpi di democraticità interna e di uguaglianza previsti dal D.Lgs.4 dicembre 1997, n.460 ed opera nel rispetto delle libertà individuali.
    Non ha scopo di lucro e, pertanto, ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività istituzionale per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. E’ quindi vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
    L’Associazione aderisce e si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, e ne accetta lo Statuto ed i Regolamenti, unitamente a quelli del Coni.

    Art. 3: SOCI
    Devono essere Soci tutti coloro che intendono prendere parte o beneficiare delle iniziative organizzate dall’Associazione Sportiva. E’ esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci hanno il diritto di frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’Associazione e di partecipare a tutte le attività istituzionali. Riuniti in assemblea hanno diritto di voto, qualora maggiorenni.
    Chi intende diventare Socio è tenuto a compilare e firmare l’apposito MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO in tutte le sue parti, indicando i propri dati anagrafici o ragione sociale, codice fiscale o partita Iva, dichiarando nella stessa l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti Associativi, delle disposizioni del Consiglio Direttivo, ed inoltre, impegnandosi a versare contestualmente la Quota Associativa annuale di cui all’Art.4 del presente Statuto. Nel caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà dei genitori.
    Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ Associazione Sportiva e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’ Associato minorenne.
    Il Consiglio Direttivo non è tenuto a deliberare alcun tipo di approvazione in merito alle nuove adesioni associative ma, in presenza di gravi e valide motivazioni, può riservarsi il diritto di respingere una richiesta senza essere tenuto a rendere note le ragioni del rifiuto. Inoltre, può deliberare in merito all’esclusione dei Soci a causa di azioni disonorevoli commesse dentro e fuori all’Associazione, o in seguito a violazioni gravi e ripetute dei Regolamenti Interni dell’Associazione.
    Possono essere Soci tutte le persone fisiche e/o giuridiche, Associazioni o Enti muniti di buona moralità che concordano o si ispirano nella loro azione alle finalità di cui all’ Art.2 del presente Statuto.
    Le entità collettive dovranno essere rappresentate nell’Associazione da persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell’ente di provenienza.
    La richiesta deve essere altresì accompagnata anche da specifica delibera dell’organo competente.
    I Soci si suddividono in:
    Soci Fondatori: Appartengono alla categoria dei Soci Fondatori coloro i quali, intervenendo nella fase costitutiva, danno il via all’Associazione.
    Soci Ordinari: Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari coloro i quali, avendo correttamente compilato e presentato il MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO, non rifiutato da parte del Consiglio Direttivo, sottoscrivono la Quota Associativa annuale.
    Aderiscono al COMBAT CENTER BOLOGNA ASD, accettandone le finalità e gli scopi, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti Interni, le disposizioni del Consiglio Direttivo e, se possibile, partecipando alle attività sociali.
    Soci Istruttori: Appartengono alla categoria dei Soci Istruttori coloro i quali, avendo raggiunto un livello tecnico adeguato, per merito, oppure avendo superato un’apposita sessione d’esame, hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione Tecnica l’autorizzazione scritta a svolgere l’attività di insegnamento delle discipline sportive dilettantistiche promosse dall’Associazione, e dei suoi programmi tecnici e didattici. Tale autorizzazione può essere revocata su decisione del Consiglio Direttivo e della Direzione Tecnica a causa di azioni disonorevoli commesse dentro e fuori all’Associazione, o in seguito a violazioni gravi e ripetute dei Regolamenti Interni dell’Associazione. Aderiscono al COMBAT CENTER BOLOGNA ASD, accettandone le finalità e gli scopi, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti Interni, le disposizioni del Consiglio Direttivo e, se possibile, partecipando alle attività sociali.

    Nelle Assemblee, a ciascun Socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e, all’atto della convocazione, sia in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
    L’ ammontare della Quota Associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
    Sono eleggibili alle Cariche Sociali i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, siano in regola con il pagamento della Quota Sociale e di eventuali contributi associativi relativi all’attività istituzionale dell’ Associazione Sportiva.
    Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito.

    I Soci sono tenuti:
    al pagamento della Quota Sociale annuale e di eventuali contributi sociali. La Quota Sociale è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E’ esclusa la rivalutabilità della Quota stessa;
    all’osservanza integrale ed incondizionata del presente Statuto, dei Regolamenti Interni associativi, delle delibere del Consiglio Direttivo;
    a partecipare alle attività e alle manifestazioni Sociali;
    a non adire ad altre autorità che non siano quelle Sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’ Associazione Sportiva.

    Art. 4: CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
    I Soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per decesso, per: decadenza, recesso ed espulsione.
    Per decadenza: Al termine dell’esercizio sociale, il 31 agosto di ogni anno, lo status di Socio decade. In tal caso, per essere riammessi nell’esercizio successivo, i Soci devono compilare e presentare di nuovo il MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO, come da Art. 3 del presente Statuto.
    Per recesso: I Soci possono presentare dimissioni volontarie dall’Associazione Sportiva trasmettendole per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione dello stesso, da parte del Consiglio.
    Per espulsione: I Soci possono essere espulsi dall’Associazione per i seguenti motivi:
    - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni;
    - qualora non osservino le deliberazioni regolarmente prese dagli organi Sociali competenti;
    - qualora si rendano morosi nel pagamento della Quota Sociale annuale e/o dei contributi sociali: in tal caso, per essere riammessi, dovranno prima saldare completamente il loro debito nei confronti dell’ Associazione, poi presentare di nuovo il MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO, compilato e firmato in tutte le sue parti, come da Art. 3 del presente Statuto;
    - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’ Associazione Sportiva;
    - qualora commettano azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’ Associazione Sportiva;
    - qualora si pongano in contrasto con le finalità e gli scopi Associativi;
    - qualora, con la propria condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio;
    - qualora partecipino o collaborino in qualunque modo ad attività concorrenziali, salvo che il Consiglio Direttivo non ne sia stato preventivamente informato e li abbia autorizzati per iscritto;
    - qualora decidano di aprire di loro spontanea iniziativa centri, sezioni o distaccamenti senza che il Consiglio Direttivo ne sia stato preventivamente informato e li abbia autorizzati per iscritto;
    - qualora non adempiano agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;
    - qualora non partecipino per 12 mesi consecutivi alle attività Associative in particolare se, essendo in possesso di particolari qualifiche quali, per esempio, quella di Soci Istruttori, abbiano l’obbligo di parteciparvi per Regolamento Associativo Interno, senza che il Consiglio Direttivo ne sia stato preventivamente informato e li abbia autorizzati per iscritto a farlo.

    La decisione relativa all’espulsione sarà presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti e deve essere comunicata al Socio con lettera scritta e motivata, concedendo 30 giorni per le eventuali controdeduzioni. Avverso l’espulsione i Soci possono fare ricorso in forma scritta all’ Assemblea dei Soci che deciderà definitivamente in merito, in occasione della prima riunione. L’eventuale ricorso dovrà essere notificato al Socio in questione, sotto forma di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale dell’Associazione, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione di espulsione inviata dal Consiglio Direttivo. Superato tale periodo di tempo, qualora il Socio non abbia provveduto ad effettuare ricorso, l’espulsione sarà sancita a tutti gli effetti.
    L’Associato espulso non potrà più essere riammesso.
    Il Socio che, per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione Sportiva, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. Tutti i Soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste nel presente Statuto.

    Art. 5: QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
    L’esercizio finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
    Per essere Soci è obbligatorio versare annualmente la Quota Associativa che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro la fine dell’anno precedente. Se la delibera non viene effettuata significa che rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota definita nell’ultima delibera presa al riguardo.
    La Quota Sociale è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento per causa di morte.
    E’ esclusa la rivalutabilità della Quota stessa.
    Per i nuovi Soci la Quota deve essere versata integralmente all’atto dell’accettazione della domanda di adesione, di cui all’ Art. 3.
    Il Consiglio Direttivo stabilisce inoltre annualmente eventuali contributi associativi che i Soci dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità con i suoi fini istituzionali: potrà trattarsi di contributi di entità diversa in base al periodo, alla tipologia di attività o alla durata della stessa. In particolari casi la Quota Associativa annuale potrebbe essere integrata con i contributi associativi. Lo status di Socio decorre dal giorno in cui il richiedente presenta il MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO, compilato e firmato in tutte le sue parti, e termina con la chiusura dell’anno sociale, ossia il 31 agosto di ogni anno.

    Art. 6: UNIFORME E MARCHI
    I colori sociali del COMBAT CENTER BOLOGNA ASD sono: verde militare, giallo, rosso scuro, nero.
    Tutti i Soci hanno il diritto di vestire l’uniforme Sociale e di fregiarsi dei distintivi Sociali.
    I Soci Istruttori potranno utilizzare l’uniforme e i marchi dell’Associazione Sportiva nello svolgimento della propria attività didattica: il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza della facoltà di utilizzo dell’uniforme e dei marchi nei confronti dei Soci che si siano resi inadempienti agli obblighi imposti dallo Statuto o dai Regolamenti interni, o che abbiano utilizzato gli stessi in modo da arrecare danno al buon nome dell’Associazione.
    L’Associazione Sportiva comunque non risponderà di eventuali abusi compiuti da Soci o da terzi nell’utilizzo dell’uniforme e dei marchi da essa protetti e dall’utilizzo improprio della sua ragione Sociale.

    Art. 7: PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
    Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonchè da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio o elargizioni di Associati e terzi.
    Il fondo di dotazione iniziale dell’ Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci fondatori.
    Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione dispone delle seguenti risorse:
    le Quote Associative annuali di cui all’ Art. 5;
    i contributi specifici versati dagli Associati per usufruire di determinati corsi e prestazioni in genere, rese dall’Associazione in conformità con i fini istituzionali;
    eventuali liberalità, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano in qualunque modo all’Associazione da persone fisiche, Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del sodalizio;
    eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
    tutte le entrate derivanti dalle attività istituzionali.

    In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
    I Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.
    L’esercizio Sociale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
    Alla fine di ogni anno deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Associati, entro 4 mesi dal termine dell’esercizio.
    Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione di detta Assemblea, per mettere tutti i soci nelle condizioni di poterlo consultare.
    Entro il mese di ottobre o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il mese di dicembre di ogni anno, deve essere convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

    Art. 8: GLI ORGANI SOCIALI
    Sono organi dell’Associazione Sportiva: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori (qualora l’Assemblea ne deliberi la necessità e la conseguente elezione).
    Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

    Art. 9: L’ASSEMBLEA
    L’Assemblea dei Soci è l’Organo Sovrano dell’Associazione. Essa si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria, al termine della stagione sportiva, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
    Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della Quota Sociale, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all’ Art. 2532, secondo comma c.c. Non è ammessa la rappresentanza per delega.
    Compiti dell’ Assemblea sono: L’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
    La deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione Sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo;
    La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri;
    La nomina della nuova Direzione Tecnica, o l’eventuale conferma della precedente.
    L’eventuale elezione del Collegio dei Revisori;
    Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
    Lo scioglimento dell’Associazione;
    La deliberazione in merito ad eventuali ricorsi da parte dei Soci espulsi dal Consiglio Direttivo.

    La convocazione dell’Assemblea può avvenire su convocazione del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto e, qualora eletto, su richiesta del Collegio dei Revisori.
    L’annuncio della convocazione deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata, a mezzo affissione presso la sede sociale dell’avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora, e la sede dell’ Assemblea, o tramite telefonata, o tramite invio di messaggio di posta elettronica. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, almeno una volta all’anno; in via straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto, dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
    In via straordinaria l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
    L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nominerà il proprio Presidente. L’Assemblea dovrà eleggere un Segretario e, in caso di votazione, qualora lo ritenesse necessario, due scrutatori che dovranno controllare le operazioni di voto e precisarne i risultati. Le votazioni dell’Assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, in ossequio ai princìpi di trasparenza del rapporto associativo.
    Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro che deve restare a disposizione di ogni Socio presso la sede sociale. Ogni verbale verrà firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
    Le deliberazioni dell’Assemblea e i rendiconti economici-finanziari saranno resi noti ai Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

    Art. 10: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
    Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea generale dei Soci. E’ costituito da minimo 3 membri. Si compone del Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di almeno un Consigliere.
    Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
    Nelle ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
    L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito.
    Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre società ed associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
    Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
    elaborare il programma annuale di attività sportiva Sociale;
    amministrare il patrimonio Sociale;
    stabilire l’ammontare della quota associativa e di eventuali altri contributi Sociali;
    coordinare e gestire le attività dell’Associazione e predisporre i bilanci annuali;
    eleggere al suo interno, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea dei Soci, il Presidente ed il Vice Presidente, un Consigliere Segretario con funzioni di Tesoriere;
    affidare particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri, od anche ad altri Soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
    convocare le Assemblee;
    deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e su eventuali espulsioni degli stessi;
    Nominare i membri della Direzione Tecnica, e decidere su eventuali collaborazioni da parte di persone qualificate sotto il profilo tecnico, legale ed amministrativo, fissandone le modalità e le condizioni che ne regolino i rapporti.

    Il Consiglio Direttivo svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l’ Associazione o quanto ad esso demandato da altri articoli del presente Statuto.
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante avviso scritto. L’annuncio della convocazione deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata, a mezzo affissione, presso la sede sociale, o tramite telefonata, o tramite invio di messaggio di posta elettronica dell’avviso contenente: l’ordine del giorno, la data, l’ora e la sede della riunione. Con la stessa procedura il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, dalla maggioranza dei suoi membri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
    Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale su un apposito libro che deve restare a disposizione di ogni Socio presso la sede sociale. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

    Art. 11: IL PRESIDENTE
    Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione Sportiva di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma Sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato di fronte ai Soci e nei confronti di terzi.
    Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.
    Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
    Può designare un Vice Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade ed il Vice Presidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo dei Consiglieri nei successivi 30 giorni.
    Il Presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
    Dura in carica per il tempo previsto dall’ Art. 10 del presente Statuto.
    Per il suo incarico non ha diritto ad alcun compenso.

    Art. 12: LA DIREZIONE TECNICA
    La Direzione Tecnica viene eletta, oppure riconfermata, ogni anno dall’Assemblea dei Soci.
    L’incarico di Direttore Tecnico può essere affidato a un membro del Consiglio Direttivo, a un Socio Ordinario, oppure a un esperto esterno, anche se non Socio del COMBAT CENTER BOLOGNA ASD.
    Può stabilire e organizzare di propria autonoma iniziativa la propria partecipazione a stage, corsi, aggiornamenti, eventi di vario genere, compatibilmente con le possibilità finanziarie dell’Associazione purchè ritenuti utili ad un miglioramento delle attività dell’Associazione, senza dover necessariamente chiedere un’autorizzazione con delibera del Consiglio Direttivo, ma in stretta collaborazione con esso. Per tali decisioni essa si dovrà basare su indirizzi ed indicazioni contenute nei Regolamenti Interni Associativi e alle eventuali delibere riguardanti il programma annuale di attività sportiva Sociale. La Direzione Tecnica verrà rimborsata di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività relative all’abbigliamento personale, attrezzatura tecnica o elettronica, mezzi di trasporto, spese di trasferta, partecipazione e soggiorno in occasione di eventi in Italia o all’Estero che abbiano valore istituzionale.
    Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci possono deliberare su eventuali ricompense per l’attività svolta dalla Direzione Tecnica, sia durante la stagione, che al termine dell’esercizio sociale.
    La Direzione Tecnica sarà tenuta a rispondere delle proprie attività presentandone il resoconto nel corso dell’Assemblea dei Soci.

    Art. 13: IL COLLEGIO DEI REVISORI
    Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall’Assemblea è composto da tre membri anche non soci, nominati dall’Assemblea. Al proprio interno elegge un Presidente o un Rappresentante, che convoca le riunioni e redige i verbali delle revisioni effettuate.
    Esercita il controllo amministrativo, verifica la regolarità delle voci in bilancio, vigila affinchè vengano rispettati Statuto e Regolamenti e tenuti con regolarità i libri Sociali.
    A maggioranza semplice dei suoi membri può convocare Assemblee dei Soci per le motivazioni di propria pertinenza.

    Art. 14: REGOLAMENTI INTERNI
    Possono essere redatti Regolamenti Interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e Sociale. Una volta redatti dal Consiglio Direttivo devono essere dallo stesso presentati all’Assemblea per l’Approvazione.

    Art. 15: MODIFICA DELLO STATUTO
    Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Successivamente verranno sottoposte all’Assemblea dei Soci e saranno approvate con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

    Art. 16: ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
    Lo scioglimento dell’Associazione Sportiva è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Allo stesso modo la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione Sportiva deve essere presentata dalla maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
    Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e di destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva.
    In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione Sportiva dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. E’ comunque escluso il rimborso ai Soci.

    Art. 17: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
    I Soci, con l’adesione all’Associazione Sportiva ne accettano lo Statuto, i Regolamenti Interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
    Per ogni controversia che dovesse nascere nel rapporto tra i Soci, o tra i Soci e l’Associazione Sportiva sull’interpretazione del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o delle disposizioni del Consiglio, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre persone, di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed, in caso di disaccordo, con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente. Ogni Socio si impegna quindi a non adire ad altre Autorità al di fuori di quelle previste dal presente Statuto.

    Art. 18: NORME GENERALI
    Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari del Coni, dell’ Ente di Promozione Sportiva Coni a cui il COMBAT CENTER BOLOGNA ASD è regolarmente affiliata e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

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